Statuto dell’Unione femminile nazionale

Art. 1 – Denominazione
La cooperativa è denominata “UNIONE FEMMINILE NAZIONALE società cooperativa”.
Art. 2 – Sede
La cooperativa ha sede nel Comune di Milano (MI).
Spetta all’organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell’ambito del territorio comunale.
Spetta all’assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie.
Art. 3 – Durata
La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.
Art. 4 – Scopo e attività mutualistica
La cooperativa ha lo scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. In particolare essa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi educativi e culturali in conformità alla legislazione italiana tempo per tempo vigente.
La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attivita’ , delle prestazioni lavorative dei soci e svolge la propria attività in favore di utenti soci e non soci.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.
Art. 5 – Oggetto
In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, ed in conformità all’atto costitutivo della cooperativa la cui fondazione risale al 1899, l’attività che costituisce l’oggetto sociale è:
a) La mutua assistenza ai soci,
b) La promozione di attività a tutela dei diritti umani, la formazione di conoscenza e di coscienza sociale e politica che permetta, di dedicarsi con competenza alle varie attività a beneficio delle persone meno abbienti con particolare riguardo alle donne in difficoltà e ai minori.
In relazione a ciò la cooperativa si propone di offrire anche alla comunità un contributo di iniziative attraverso:
– l’erogazione di borse di studio, quale aiuto economico al diritto all’istruzione, compreso quella professionale;
– la promozione, il sostegno e la partecipazione alle iniziative che hanno lo scopo di salvaguardare il diritto all’autodeterminazione delle persone;
– la promozione, la cura e l’edizione, anche in concorso con altri, di pubblicazioni specializzate sui diritti umani e la loro salvaguardia;
– lo studio e la realizzazione, anche in collaborazione con altri, di progetti di sviluppo sociale e di affermazione dei diritti civili;
– ogni attività atta a favorire l’integrazione delle donne nella società.
c) La preparazione dei soci, anche attraverso pubblicazioni, all’esercizio di funzioni pubbliche, assistenziali, amministrative e politiche.
Unicamente al fine di realizzare l’oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e personali a favore di terzi e l’assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.
La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell’oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
Art. 6 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra cooperativa e soci.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell’atto costitutivo.
Art. 7 – Normativa applicabile
Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell’atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.
Art. 8 – Numero e requisiti dei soci
Il numero dei soci è illimitato; comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci le persone fisiche che siano portatrici di interessi al cui soddisfacimento è conferente l’attività della cooperativa.
Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone fisiche che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.
Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all’impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.
Art. 9 – Procedura di ammissione
Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera dell’organo amministrativo.
L’organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività in concreto svolta dalla cooperativa.
In relazione allo scopo mutualistico e all’attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:
delle dichiarazioni contenute nella domanda,
della documentazione ad essa allegata,
di ogni altra informazione comunque acquisita,
della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l’interesse dell’aspirante socio,
della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l’effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.
L’ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata sul libro dei soci.
Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 10 – Diritti dei soci
Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.
In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell’attività degli amministratori.
Art. 11 – Obblighi dei soci
Il socio deve versare l’importo delle azioni sottoscritte.
Il socio ammesso dopo l’approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:
il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
la tassa di ammissione annualmente stabilita dall’organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.
Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l’onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.
Art. 12 – Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori
Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.
In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l’intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
Art. 13 – Recesso
Il socio può recedere solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 14 – Esclusione
L’esclusione dei soci avviene nei casi previsti dagli articoli 2531 e 2533 c.c.. L’esclusione, quando non ha luogo di diritto, viene deliberata dal consiglio di amministrazione, salvo il diritto di opposizione ai sensi dell’art. 2533 c.c..
Art. 15 – Morte del socio
Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.
Art. 16 – Liquidazione e rimborso delle azioni
Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.
Essa comprende il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.
La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso dell’eventuale soprapprezzo.
Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sessanta giorni dalla approvazione del bilancio.
Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l’originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall’art. 2545 sexies c.c., l’organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.
Art. 17 – Patrimonio sociale
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
dal capitale sociale, variabile e formato:
– dai conferimenti dei soci cooperatori;
–dai conferimenti effettuati a fronte dell’emissione di eventuali strumenti finanziari;
dalla riserva legale;
dall’eventuale sovrapprezzo;
dalla riserva straordinaria;
da ogni altra riserva costituita per deliberazione assembleare o prevista per legge;
da qualsiasi liberalità o lascito che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Il fondo costituito da tali donazioni e disposizioni di ultime volontà, dovrà essere compreso in un conto separato dal restante patrimonio sociale e mai, per alcun caso e modo, essere distribuito ai soci.
Art. 18 – Prevalenza della mutualità
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell’ambito della mutualità.
Pertanto:
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori
d) in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 19 – Capitale sociale
Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque) ciascuna.
Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.
Art. 20 – Bilancio
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.
Per l’approvazione del bilancio l’assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Art. 21 – Utili
La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:
alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
alla riserva straordinaria;
alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
alle altre riserve statutarie e volontarie.
Art. 22 – Ristorni
In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l’assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.
I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità dei servizi erogati ai soci.
ASSEMBLEA
Art. 23 – Convocazione
L’assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo (o dei luoghi) dell’adunanza. Esso potrà contenere anche l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tale avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l’adunanza.
In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all’intervento, e all’assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi:
ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato,
dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio del Comune in cui la cooperativa ha la propria sede.
L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
– sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Per l’approvazione del bilancio l’assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
L’assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.
Art. 24 – Maggioranze costitutive e deliberative
Per la validità dell’assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci risultanti iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Essa delibera a maggioranza assoluta.
L’assemblea ordinaria di seconda convocazione può validamente deliberare, sempre a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione, è validamente costituita con l’intervento in proprio o per delega di almeno due terzi dei soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli intervenuti, in proprio o per delega.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento in proprio o per delega di almeno la meta’ dei soci risultanti iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e delibera solo col voto favorevole di almeno i tre quarti degli intervenuti.
Tuttavia, anche in seconda convocazione, sono necessarie le maggioranze di intervento e di voto prescritte per la prima convocazione per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento della stessa e l’eventuale fusione od incorporazione.
Sono salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge.
Art. 25 – Intervento in assemblea e diritto di voto
Possono intervenire all’assemblea tutti i soci iscritti.
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute
Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l’emissione.
Art. 26 – Rappresentanza nell’assemblea
I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.
La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l’eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell’organo amministrativo o di controllo {né ai dipendenti della cooperativa}, né alle società da essa controllate o ai membri dell’organo amministrativo o di controllo {né ai dipendenti} di queste, ancorché soci.
Art. 27 – Assemblee separate
Qualora la cooperativa avesse più di tremila soci e qualora svolgesse la propria attività in più province ovvero avesse più di cinquecento soci e si realizzassero più gestioni mutualistiche, le deliberazioni sono assunte con il metodo delle assemblee separate che devono svolgersi in ciascuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero per ciascuna delle gestioni mutualistiche.
A ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nella provincia ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispettiva competenza.
Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per l’assemblea generale dalla legge e dal presente statuto.
Art. 28 – Consiglio di amministrazione
La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri.
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.
Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall’assemblea all’atto della nomina e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono eleggibili con il limite massimo di tre mandati consecutivi.
Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.
In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all’assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.
Art. 29 – Adunanze del consiglio
Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l’assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.
Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel comune dove ha la sede la cooperativa, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno dieci giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica (a condizione che gli amministratori e sindaci abbiano comunicato alla società il proprio numero e/o indirizzo) da spedire almeno tre giorni prima.
Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall’amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:
– sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
Art. 30 – Sostituzione degli amministratori
Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell’esercizio vale il disposto dell’art. 2386 c.c.
Art. 31 – Poteri di gestione
Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale. Gli immobili di proprietà della cooperativa non possono essere alienati senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea straordinaria.
Art. 32 – Deleghe
Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci
Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.
I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.
Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell’ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Art. 33 – Rappresentanza
La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.
Art. 34 – Compensi e rimborsi
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.
L’assemblea determina il compenso degli amministratori.
L’assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.
Art. 35 – Controllo diretto dei soci
Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 2422 c.c., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
Art. 36 – Collegio sindacale e revisore contabile
La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.
Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria ed il collegio si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti.
Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.
Art. 37 – Scioglimento
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
L’assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
L’assemblea nomina i liquidatori determinando:
– il numero dei liquidatori;
– in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
– a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
– i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
– gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.
Art. 38 – Devoluzione
L’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell’art. 2514 lettera d) c.c.
In ogni caso il ricavo del fondo di cui all’art. 17 lettera f) sarà devoluto, salva diversa volontà di coloro che hanno effettuato la liberalità o dei testatori, ad enti od opere di assistenza aventi scopi affini a quelli della società.

F.to: Maria Teresa Sillano Domenico de Stefano Notaio 17 Dicembre 2004

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